L’art. 7, primo comma, della L. n. 135/01 definisce le imprese turistiche come: “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”. Ed aggiunge al quarto comma che “fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente”.
L’Accordo tra Stato e Regioni recepito dal DPCM del 14.09.02, tra l’altro, stabilisce che il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta” e che le Regioni individuano le principali tipologie nel rispetto dei seguenti presupposti:
1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonche' di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.
3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio. In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici: devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie; devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale; devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Successivamente alla legge n. 135/01 e all’Accordo, la Regione Abruzzo ha legiferato solo in merito ai campeggi, di conseguenza, le tipologie di strutture ricettive disciplinate in Abruzzo risultano le seguenti:
- alberghiere (disciplinate dalla L. r. n. 45 del 23.07.82 e successive modificazioni):
1) Alberghi;
2) Motel;
3) Alberghi residenziali.
- all’aria aperta (disciplinate dalla L. r. n. 16 del 23.10.03):
1) Villaggi turistici;
2) Campeggi;
3) Centri vacanze;
4) Altre tipologie quali: campeggi temporanei, campeggi liberi ed isolati, mini aree di sosta, parco campeggio, campeggio auto-organizzato e campeggio itinerante.
- extralberghieri (disciplinate dalla L. r. n. 75 del 28.04.95 e successive modificazioni):
1) Case per ferie;
2) Ostelli della gioventù;
3) Rifugi montani ed escursionistici;
4) Esercizi di affittacamere;
5) Residenze di campagna;
6) Alloggi agrituristici.
E’ possibile esercita l’attività ricettiva anche in forma non imprenditoriale con la formula del Bed and Breakfast (disciplinata dalla L. r. n. 78 del 28.04.00).
Per trovare le leggi regionali e le successive modifiche: www.regione.abruzzo.it